Assegno divorzile per l’uomo?

La Cassazione dice sì!

La Corte di Cassazione, con ordinanza 10016/2023, ha recentemente stabilito che è legittimo riconoscere un assegno divorzile ad un ex marito, se il contributo economico da lui fornito alla conduzione e realizzazione familiare ha permesso, all’ex moglie, di proseguire gli studi universitari e migliorare la propria formazione, favorendo l’inserimento nel mondo del lavoro.

La vicenda trae origine dalla domanda di assegno divorzile proposta da un marito nei confronti della moglie, in occasione del procedimento di divorzio pendente avanti il Tribunale di Ancona.

Il Tribunale ha riconosciuto l’assegno all’uomo, poiché la donna aveva aumentato la propria capacità reddituale rispetto agli anni della separazione, grazie al contributo economico del marito.

La Corte di Appello ha motivato la propria decisione affermando che è necessario valutare i vantaggi ottenuti da un coniuge e ricollegabili al contributo fornito dall’altro.

Pertanto, il marito ha messo a disposizione dell’ex moglie quanto a lei necessario per proseguire e completare gli studi universitari, raggiungendo una posizione economica notevolmente superiore a quella del marito.

Gli Ermellini hanno confermato la legittimità del riconosciuto assegno divorzile all’ex marito, ponendo alla base del ragionamento giuridico la funzione compensativa-perequativa del suddetto contributo.

In sostanza, l’assegno di divorzio ha una funzione composita assistenziale, perequativa e compensativa, che mira a compensare e riequilibrare le posizioni economiche dei coniugi che sono arrivate ad essere profondamente diverse, proprio in ragione delle decisioni familiari prese di comune accordo in costanza di matrimonio.

(Avv. Anna Tatulli)

PILLOLE DI DIRITTO CANONICO

Gravidanza indesiderata e nullità matrimoniale

Due giovani innamorati hanno dei rapporti intimi, a seguito dei quali la ragazza scopre di essere rimasta incinta. I genitori prospettano l’immediata celebrazione del matrimonio, richiamandoli fortemente alle loro responsabilità nei confronti del nascituro e anche per salvare l’onore delle due famiglie. Questi giovani si sposano dunque malvolentieri e presto arrivano alla separazione. Il ragazzo istituisce la causa di nullità del suo matrimonio sostenendo di essere stato costretto. Tenendo presente che l’esercizio della libertà è inscindibilmente legato alla responsabilità riguardo alle proprie azioni, come può essere valutata nel caso concreto la gravidanza alla luce del can. 1103? È un fattore che ha limitato la libertà o, al contrario, era giusto accelerare la decisione di sposarsi?

I termini utilizzati nella descrizione di questo caso fanno pensare ad un consenso fortemente viziato, ma probabilmente valido. Tre sono gli elementi che emergono a prima vista: la gravidanza non desiderata, il richiamo dei nubendi alle loro responsabilità, il consenso prestato malvolentieri. Sembra che i richiami dei genitori non abbiano forza di una costrizione. D’altro canto sembra che i due giovani si siano assunti le loro responsabilità, quindi si sono autodeterminati al matrimonio, anche se malvolentieri. Il punto specifico, è quello della responsabilità che richiede, però, una valutazione complessiva. In una tale situazione, l’azione dei genitori ha spesso come obiettivo principale (talvolta forse non del tutto consapevole) quello della protezione della propria immagine a livello sociale. Perciò, insistono nei confronti dei giovani perché si sposino, argomentando in vari modi (il nascituro ha bisogno anche del padre, comunque della famiglia); il ragazzo, per conto suo, sente l’obbligo di assumersi i propri doveri nei confronti della ragazza che ha reso madre. Ma, d’altro canto, i due decidendosi alla celebrazione del matrimonio, devono essere anche responsabili in vista della realtà che intendono istituire, ovvero del matrimonio e della famiglia. Dalle statistiche risulta infatti che i matrimoni celebrati in queste condizioni hanno poche possibilità di sopravvivenza. E non è affatto responsabile riparare un errore commettendone uno ancora più grande. Inoltre, se i due si sposano comunque, un’eventuale nullità del loro consenso matrimoniale andrebbe analizzata anche sotto il profilo della sufficiente, o no, discrezione di giudizio, specie sotto il profilo della libertà interna. Non raramente, infatti, in tali casi il consenso è nullo a norma del can. 1095, n. 2, a causa di un combinato effetto di vari fattori come: una qualche immaturità psico-affettiva, inaspettata gravidanza, pressione da parte dei genitori e talvolta di un più ampio ambiente, il disagio interiore e l’incertezza del futuro, specie se manca il supporto della famiglia di origine.

Avv. Anna Tatulli

Divorzio breve e consenso dei coniugi

La nuova legge sul divorzio breve ha solo cambiato i tempi di attesa per il divorzio. Per il resto nulla è cambiato. Pertanto, se si vuole procedere con il divorzio davanti al Sindaco o la negoziazione assistita è necessario il consenso dei coniugi.  In assenza di consenso si avanza la domanda di divorzio attivando la normale procedura del divorzio giudiziale (assistenza dell’avvocato e Tribunale ordinario).

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L’identità della coppia in fase di separazione

Il processo di formazione dell’identità di coppia è strettamente legato a quanto strutturata o meno sia l’identità dei due partner e a quanto, questi, siano riusciti a svincolarsi dalle famiglie d’origine. Se uno, o entrambi i membri della coppia non sono riusciti a portare a termine questo percorso di differenziazione, non saranno in grado di costruire un legame di coppia, ovvero di passare dalla fase della ILLUSIONE a quella della DISILLUSIONE, ovvero a quella fase che consente di accettare l’altro per quello CHE E’, in quanto persona diversa da sè. In questi casi la coppia, non potendo instaurare un legame fondato sulla condivisione e l’accettazione reciproca, entra nel circuito della DELUSIONE, caratterizzato da conflitti e crisi continue, fino ad arrivare alla separazione. Spesso, dopo la separazione, i due partner tornano a stare con le famiglie d’origine, che vengono coinvolte nel conflitto. Di fondamentale importanza, in questi casi, è la promozione del processo di individuazione dei due ex coniugi, il potenziamento delle capacità decisionali e lo sviluppo di funzioni genitoriali adeguate.

– Avv. Anna Tatulli, Mediatrice Familiare –